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Art. 1149 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Restituzione dei frutti civili: debito di valuta o valore?
A seguito del successo di un'azione revocatoria fallimentare, le Nuove Proprietarie hanno richiesto alla Venditrice la restituzione dei frutti civili per il mancato godimento di due immobili commerciali dal 1972 al 1999. La Corte d'Appello aveva quantificato la somma considerando il debito come debito di valore (applicando la rivalutazione monetaria) e negando la detrazione delle spese di gestione stimate dal consulente tecnico. La Cassazione ha accolto il ricorso della Venditrice, stabilendo che l'obbligo di restituzione dei frutti civili prima del giudicato è un debito di valuta (non soggetto a rivalutazione automatica) e che il giudice non può ignorare le risultanze della consulenza tecnica sulle spese senza motivare. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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