Un'azienda calzaturiera ottiene l'assegnazione provvisoria di un'area pubblica per costruire un opificio, con l'accordo che la proprietà sarebbe stata trasferita dopo il raggiungimento di determinati obiettivi occupazionali e produttivi. Nonostante il raggiungimento dei target, il Ministero non trasferisce la proprietà. L'azienda fallisce e il Ministero revoca i contributi, riassegnando l'area a un Consorzio. Il Fallimento richiede un'indennità per miglioramenti e per le opere realizzate sul suolo. La Corte di Cassazione rigetta la richiesta: l'azienda era una semplice detentrice qualificata e non una posseditrice, escludendo così il diritto ai rimborsi previsti per il possesso. Inoltre, l'indennità per accessione non si applica a chi ha già un rapporto giuridico con il proprietario del suolo.
Continua »