L'Autore del furto, insieme a dei complici, ha svaligiato un ristorante forzando la porta d'ingresso. Già gravato da precedenti condanne definitive, i giudici di merito gli hanno applicato la recidiva reiterata. La difesa ha impugnato la decisione, sostenendo che tale aggravante non potesse essere applicata senza una precedente e formale dichiarazione di recidiva semplice in uno dei vecchi processi. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che per l'applicazione della recidiva reiterata non serve una precedente dichiarazione formale nei passati giudizi. È sufficiente che il soggetto risulti oggettivamente gravato da più condanne definitive che dimostrino una maggiore pericolosità sociale, purché il giudice del nuovo processo fornisca una specifica e adeguata motivazione.
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