La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33141/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia condominiale. Anche se un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali è diventato definitivo (titolo esecutivo), esso perde la sua efficacia se la delibera assembleare su cui si fondava viene successivamente annullata. Tale annullamento, considerato un fatto sopravvenuto, può essere fatto valere dal condomino in sede di opposizione all'esecuzione forzata, senza che il precedente giudicato sul decreto ingiuntivo possa impedirlo.
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