La Corte di Cassazione ha stabilito che i poteri dell'amministratore in prorogatio non sono limitati ai soli atti urgenti. Anche dopo le dimissioni e fino alla nomina di un sostituto, l'amministratore conserva tutte le attribuzioni necessarie per la gestione ordinaria del condominio, inclusa la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del suo compenso. La sentenza chiarisce che solo una chiara volontà contraria dell'assemblea può limitare tali poteri. Il ricorso di due condomini che contestavano una delibera assembleare è stato quindi respinto.
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