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Art. 1128 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1128 Codice Civile

Servitù per destinazione: i requisiti essenziali
Una società costruiva balconi con affaccio sulla proprietà confinante, invocando una servitù preesistente. La Corte di Cassazione ha negato la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, confermando le sentenze di merito. Le ragioni risiedono nella mancanza di due requisiti fondamentali: al momento della divisione dei fondi, questi non appartenevano a un unico proprietario e le opere (balconi, vedute) non erano ancora visibili e permanenti, facendo così venir meno il requisito dell'apparenza.
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Prova della consegna: come la valuta la Cassazione
Un'azienda si opponeva a un decreto ingiuntivo per una fornitura, negando di averla ordinata o ricevuta. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale confermavano il debito, ritenendo raggiunta la prova della consegna tramite testimoni e documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la valutazione delle prove è compito del giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità, specialmente se la motivazione è logica e coerente.
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Delibera condominiale nulla: quando è impugnabile?
La Corte di Cassazione chiarisce i confini tra delibera condominiale nulla e annullabile. Una società ha impugnato una delibera che ripartiva i costi per il rifacimento di un solaio e delle strutture portanti di una cantina, applicando erroneamente i criteri di legge. La Corte ha stabilito che la delibera è nulla, e quindi impugnabile senza limiti di tempo, perché l'assemblea ha agito al di fuori delle proprie attribuzioni, decidendo su materie non di sua competenza come la ripartizione delle spese per strutture portanti comuni secondo criteri errati e l'accertamento di responsabilità per danni.
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Spese condominiali balconi: la Cassazione decide
Un condomino si oppone al pagamento delle spese condominiali per lavori eseguiti su balconi di proprietà esclusiva di altri. La Corte di Cassazione accoglie il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'inscindibilità tecnica dei lavori non giustifica automaticamente la ripartizione della spesa tra tutti. Il giudice deve sempre verificare la possibilità di una 'scindibilità contabile', ossia la capacità di separare i costi relativi alle parti private da quelli comuni. La sentenza viene cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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