Un condomino ha proposto l'impugnazione delibera condominiale che approvava il bilancio dei lavori straordinari di una scala dell'edificio. Il condomino lamentava un'errata ricostruzione dei pagamenti effettuati e l'omissione di somme nella certificazione fiscale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che i lavori e il relativo rendiconto erano già stati approvati con una precedente delibera ormai definitiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condomino. I giudici di legittimità hanno chiarito che la contestazione riguardava accertamenti di fatto già compiuti nei gradi precedenti, i quali non possono essere riesaminati in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente non ha fornito prove specifiche, come la trascrizione della delibera contestata. Il condomino perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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