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Art. 1123 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Altri anni per Art. 1123 Codice Civile

Impugnazione delibera condominiale: contestare tardi costa caro
Un condomino ha proposto l'impugnazione delibera condominiale che approvava il bilancio dei lavori straordinari di una scala dell'edificio. Il condomino lamentava un'errata ricostruzione dei pagamenti effettuati e l'omissione di somme nella certificazione fiscale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che i lavori e il relativo rendiconto erano già stati approvati con una precedente delibera ormai definitiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condomino. I giudici di legittimità hanno chiarito che la contestazione riguardava accertamenti di fatto già compiuti nei gradi precedenti, i quali non possono essere riesaminati in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente non ha fornito prove specifiche, come la trascrizione della delibera contestata. Il condomino perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Revisione delle tabelle millesimali: basta citare l’amministratore
Una condomina ha chiesto la revisione delle tabelle millesimali del proprio condominio. La Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il giudizio perché la causa era stata intentata solo contro l'amministratore e non contro tutti i singoli condomini, ritenendo che le tabelle avessero natura contrattuale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della condomina. I giudici hanno chiarito che per la revisione delle tabelle millesimali è sufficiente citare in giudizio l'amministratore di condominio. Non serve coinvolgere tutti i proprietari, a meno che le tabelle non contengano accordi che modificano espressamente i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio.
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Riscaldamento condominiale: chi paga il rifacimento?
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di una condomina di partecipare alle spese di rifacimento della centrale termica, nonostante la sua unità immobiliare non fosse allacciata all'impianto. La decisione si basa sulla natura di bene comune del riscaldamento condominiale, sancita sia dal Codice Civile che dal regolamento condominiale. Poiché l'impianto era dimensionato per servire potenzialmente anche il magazzino della ricorrente, la mancanza di un allaccio effettivo non esonera dal contributo per la conservazione e il rinnovamento del bene comune.
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