Una Società Contribuente impugna diversi atti di pagamento contestando la mancata notifica. Dopo la vittoria della società in secondo grado, L'Ente della Riscossione ricorre in Cassazione. La Società eccepisce la tardività del ricorso avversario, sostenendo di aver già notificato un precedente atto tramite raccomandata. Tale notifica risulta inserita nell'indice del fascicolo firmato dal cancelliere, ma la cartolina postale di ricevimento è scomparsa fisicamente dagli atti. La Corte di Cassazione rileva che lo smarrimento non è imputabile alla parte e dispone la ricostruzione di atti giudiziari smarriti. Applicando per analogia le regole del codice di procedura penale, i giudici concedono sessanta giorni alla Società per depositare una copia della ricevuta smarrita, rinviando la causa a nuova udienza per garantire la tutela del contraddittorio.
Continua »