Il caso riguarda lo scioglimento della comunione di un immobile tra due comproprietari. Il ricorrente ha richiesto il rimborso della metà delle spese di costruzione solo in sede di conclusioni finali, ma i giudici di merito hanno dichiarato la domanda inammissibile perché tardiva. Inoltre, lo stesso comproprietario ha contestato la nomina del geometra come Consulente Tecnico d'Ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la domanda di rimborso tardiva non può bloccare lo scioglimento della comunione e che la scelta del perito spetta al giudice. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali aggiuntive.
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