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Art. 1116 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Rendiconto nella divisione immobiliare: spese e conguagli
Due comproprietari hanno avviato la divisione di un immobile. Nel corso della causa, il giudice ha condannato un comproprietario al pagamento di conguagli in favore dell'altro per le rate del mutuo e per gli investimenti effettuati. Il comproprietario soccombente ha proposto ricorso in Cassazione. Egli ha sostenuto che la condanna fosse illegittima poiché la controparte non aveva presentato una specifica domanda riconvenzionale di pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il rendiconto nella divisione immobiliare comprende già la richiesta di condanna al pagamento delle somme dovute. Chi chiede il conto esige anche il versamento del saldo finale. Il giudice può quindi condannare la parte ai conguagli senza violare le regole processuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Scioglimento della comunione: no a rimborsi spese tardivi
Il caso riguarda lo scioglimento della comunione di un immobile tra due comproprietari. Il ricorrente ha richiesto il rimborso della metà delle spese di costruzione solo in sede di conclusioni finali, ma i giudici di merito hanno dichiarato la domanda inammissibile perché tardiva. Inoltre, lo stesso comproprietario ha contestato la nomina del geometra come Consulente Tecnico d'Ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la domanda di rimborso tardiva non può bloccare lo scioglimento della comunione e che la scelta del perito spetta al giudice. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali aggiuntive.
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