Una cittadina ha acquistato la nuda proprietà di un immobile tramite contratto di mantenimento vitalizio, registrando l'atto nei registri immobiliari. Tale acquisto è avvenuto un mese dopo l'irrevocabilità di una confisca di prevenzione disposta contro un parente, ma prima che l'autorità pubblica trascrivesse il provvedimento ablatorio. La donna ha promosso un incidente di esecuzione penale per ottenere la restituzione dell'immobile, sostenendo la prevalenza della propria trascrizione tempestiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che chi acquista un bene dopo la decisione definitiva di confisca non assume la qualifica di terzo interessato nel procedimento penale. Le dispute sulla proprietà e sulla priorità dei registri spettano esclusivamente alla giurisdizione del giudice civile.
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