La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del presidente del collegio sindacale di una società fallita per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta omissiva. L'imputato non aveva impedito all'amministratore unico di distrarre ingenti somme dai conti aziendali, omettendo di chiedere chiarimenti sul vertiginoso aumento dei debiti sociali. La difesa ha tentato di derubricare l'inerzia a mera negligenza, contestando anche presunte incongruenze temporali nelle accuse. I giudici supremi hanno respinto il ricorso. La sentenza stabilisce che la reiterazione, l'entità dei prelievi e la loro durata nel tempo costituiscono campanelli d'allarme inequivocabili. Ignorarli, omettendo i dovuti controlli, integra il dolo eventuale. Chi riveste posizioni di garanzia non può restare inerte di fronte a evidenti anomalie gestionali, diventando corresponsabile del dissesto.
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