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Art. 108 Costituzione — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 108 Costituzione

Danno da disservizio: limiti alla Corte dei Conti
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato senza rinvio una sentenza della Corte dei Conti che condannava un magistrato per danno da disservizio a causa del ritardo nel deposito delle sentenze. La Suprema Corte ha stabilito che il mero ritardo, seppur reiterato, non radica la giurisdizione contabile ma rientra esclusivamente nell'ambito della responsabilità disciplinare. Per configurare un danno erariale risarcibile, occorre un elemento ulteriore, come un danno patrimoniale diretto per lo Stato o una condotta penalmente rilevante che rompa il rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione.
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Abuso di posizione dominante: limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda multata per abuso di posizione dominante nel settore dei gelati. La Corte ha stabilito che gli errori procedurali e la presunta violazione del diritto UE da parte del Consiglio di Stato non costituiscono eccesso di potere giurisdizionale, ma errori di giudizio non sindacabili in sede di legittimità.
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Composizione collegio: giudice con incarico esterno?
Un Presidente di Regione, condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio nella composizione del collegio. Il motivo del ricorso risiedeva nel fatto che il presidente del collegio giudicante svolgeva contemporaneamente un incarico esterno come consulente ministeriale. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la presenza di un'autorizzazione formale da parte dell'organo di autogoverno della magistratura a svolgere tale incarico esclude un vizio strutturale del collegio tale da configurare un difetto di giurisdizione.
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Giurisdizione CCEPS: sì alla competenza sui biologi
Una federazione nazionale di un ordine professionale ha sollevato un dubbio sulla giurisdizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) in merito alle elezioni dei propri organi, lamentando l'assenza di rappresentanti della categoria al suo interno. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la giurisdizione CCEPS, poiché una modifica normativa intervenuta durante il giudizio ha sanato la composizione della Commissione, includendo i rappresentanti richiesti e risolvendo così la potenziale questione di costituzionalità.
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