Alcuni comproprietari di una villa contestavano l'obbligo di pagare un indennizzo per una servitù di scarico gravante sulla proprietà dei vicini. Dopo la conferma della condanna nei precedenti gradi e in Cassazione, i comproprietari hanno proposto ricorso per revocazione. Sostenevano che i giudici fossero incorsi in un errore di fatto, non accorgendosi che la servitù era nata per destinazione del padre di famiglia, escludendo così l'indennizzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'errore revocatorio non può riguardare valutazioni giuridiche o presunti errori dei giudici di merito, ma deve consistere in una pura svista materiale su atti interni al giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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