I Proprietari del Fondo A hanno citato in giudizio la Proprietaria del Fondo B chiedendo il regolamento di confini, la demolizione di un muretto e il riconoscimento di una servitù di passaggio. La Corte d'Appello ha respinto le domande basandosi sulla consulenza tecnica che ha ritenuto inattendibile la vecchia planimetria divisionale del 1954, preferendo le mappe catastali. I Proprietari del Fondo A hanno proposto ricorso per Cassazione e istanza di revocazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. L'istanza di revocazione andava proposta davanti allo stesso giudice d'appello, mentre le contestazioni sui confini richiedevano un inammissibile riesame del merito. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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