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Art. 106 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 106 Codice Civile

Trasferimento di azienda: onere della prova e crediti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19776/2024, ha esaminato un caso di trasferimento di azienda, confermando che spetta al nuovo datore di lavoro l'onere della prova riguardo l'adeguatezza della retribuzione corrisposta al lavoratore. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore, che mirava a un riesame dei fatti già accertati in due gradi di giudizio, e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità, confermando la condanna al pagamento di differenze retributive determinate in via equitativa dal giudice di merito.
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Docenti estero: sì a indennità per ogni contratto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8679/2024, ha stabilito che i docenti estero con contratto a tempo determinato hanno diritto allo stesso assegno di sede dei colleghi di ruolo. Inoltre, ha chiarito che l'indennità di sistemazione spetta loro per ogni nuovo contratto stipulato, e non solo per il primo, respingendo le argomentazioni del Ministero che giustificavano un trattamento differenziato.
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Assegno di sede docenti estero: parità di trattamento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8684/2024, ha confermato il diritto di un docente supplente non residente all'estero a percepire l'assegno di sede in misura pari a quella dei docenti di ruolo. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, affermando che non esistono ragioni oggettive per un trattamento economico differenziato, in linea con il principio di non discriminazione europeo. L'indennità, infatti, compensa il disagio del trasferimento, comune a entrambe le categorie di lavoratori. Un ricorso incidentale del docente per altre indennità è stato invece dichiarato inammissibile per vizi procedurali.
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Assegno di sede: stop alla discriminazione docenti
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13/07/2025, ha stabilito che negare l'assegno di sede ai docenti con contratto a tempo determinato che lavorano all'estero costituisce una discriminazione illegittima. La Corte ha accolto il ricorso di una docente, affermando che non esistono ragioni oggettive per un trattamento economico differente rispetto ai colleghi di ruolo, in linea con la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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