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Art. 1051 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1051 Codice Civile

Servitù di passaggio coattivo e fondo su dislivello
Una proprietaria cita in giudizio i vicini confinanti per ottenere una servitù di passaggio coattivo su un immobile su due livelli, oltre a una servitù di scarico delle acque e alla demolizione di un manufatto costruito a ridosso del confine. I giudici di merito respingono le richieste, negando il passaggio poiché il piano superiore affaccia già sulla strada e ritenendo generico l'appello sulle restanti questioni. La Corte di Cassazione conferma il rifiuto del passaggio forzoso: l'immobile va considerato nella sua interezza e la proprietaria può collegare i piani con una scala interna. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso per lo scarico fognario e le distanze legali, dichiarando valido l'appello e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Usucapione di servitù di passaggio: possesso o opere visibili?
I proprietari di un terreno hanno agito in giudizio per far dichiarare l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraia su un fondo vicino. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda. I proprietari del fondo servente hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando la mancanza di opere visibili e permanenti necessarie per dimostrare l'apparenza del passaggio, l'assenza di prove sul possesso ventennale e l'errata qualificazione giuridica del diritto come uso pubblico. La Suprema Corte, ritenendo che la questione richieda un approfondimento e non presenti un'evidenza decisoria immediata, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza. La controversia ruota attorno ai requisiti per l'usucapione di servitù di passaggio, in particolare la visibilità delle opere.
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Servitù coattiva di passaggio: negata se manca un proprietario
Alcuni comproprietari hanno richiesto la revocazione di una precedente decisione della Cassazione che aveva negato la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo del vicino. La Cassazione aveva respinto la domanda originaria poiché il tracciato stradale attraversava anche il terreno di un terzo soggetto, non coinvolto nella causa. I ricorrenti sostenevano che quel terreno fosse stato espropriato dal Comune, diventando strada pubblica, e che la Corte fosse incorsa in un errore materiale di percezione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, chiarendo che la contestazione riguardava in realtà l'interpretazione giuridica dei fatti (errore di giudizio) e non un errore di fatto percettivo. Inoltre, la mancata partecipazione di tutti i proprietari dei fondi interessati esclude l'esistenza stessa del diritto alla servitù coattiva di passaggio.
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