La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10606/2024, ha stabilito che nel licenziamento collettivo per cessazione di attività in ambito fallimentare, la comunicazione finale alle organizzazioni sindacali contenente l'elenco dei lavoratori licenziati è un adempimento formale inderogabile. La sua omissione rende illegittimo il licenziamento, anche quando riguarda l'intera forza lavoro e non sono stati applicati criteri di scelta. La Corte ha chiarito che tale comunicazione è essenziale per garantire il controllo sindacale sulla procedura, e la sua mancanza integra un vizio che giustifica di per sé l'impugnazione da parte del lavoratore e il diritto a un'indennità.
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