Un avvocato è stato sanzionato con due mesi di sospensione per aver condiviso i locali del proprio studio con un organismo di mediazione da lui presieduto. Sebbene gli uffici avessero porte distinte, condividevano lo stesso appartamento, l'ingresso e l'anticamera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che la contiguità fisica tra lo studio legale e organismo di mediazione viola il dovere di indipendenza e imparzialità, poiché genera nei terzi l'apparenza di una commistione di interessi. La Corte ha inoltre chiarito che l'illecito ha carattere permanente e la prescrizione decorre solo dalla decisione di primo grado, escludendo quindi l'estinzione del procedimento. L'avvocato perde definitivamente la causa e la sospensione diventa esecutiva.
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