Un Ente Pubblico riceveva due decreti ingiuntivi multimilionari da un Istituto di ricerca privato e si opponeva in giudizio. Il tribunale disponeva la sospensione della causa civile in attesa dell'esito di un processo penale collegato ai medesimi fatti. Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione penale, l'Ente Pubblico non riattivava la causa civile entro i termini previsti dalla legge. L'Istituto privato eccepiva quindi la decadenza dei termini per la riassunzione del processo civile sospeso. La Corte di Appello accoglieva l'eccezione, dichiarando l'estinzione del giudizio e rendendo definitivi i decreti ingiuntivi a carico dell'Ente. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'estinzione della vertenza a causa della tardiva riassunzione del processo civile sospeso, condannando l'Ente Pubblico a versare ingenti spese legali all'Istituto privato.
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