Un Consorzio di bonifica ha inviato a una Contribuente un avviso di pagamento per contributi. Dopo che il primo avviso è stato confermato da una sentenza definitiva, il Consorzio ha emesso un secondo "avviso di notifica" per gli stessi contributi. La Contribuente ha impugnato questo secondo avviso. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato il secondo avviso, considerandolo una **duplicazione della pretesa tributaria** e una violazione del principio "ne bis in idem", poiché esisteva già un titolo esecutivo valido. Il Consorzio ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché l'annullamento del secondo avviso non pregiudicava il diritto del Consorzio a riscuotere i contributi, già garantito dal primo titolo esecutivo.
Continua »