La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per la sua genericità, non avendo l'appellante specificato i motivi di doglianza. L'ordinanza sottolinea che un ricorso generico non permette alla Corte di valutare il merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda. Un secondo ricorso, ritenuto non manifestamente infondato, è stato invece separato e rimesso a un'altra sezione per la trattazione.
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