L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito di una società, disconoscendo costi e detrazioni IVA, e ha accertato maggiori redditi da utili extracontabili in capo alle socie. La Cassazione ha rigettato il ricorso delle contribuenti, confermando la legittimità dell'accertamento. La Corte ha stabilito che per una società a ristretta base partecipativa opera la presunzione semplice di attribuzione pro quota ai soci degli utili non contabilizzati. Spetta ai soci fornire la prova contraria, dimostrando che i fondi sono rimasti in azienda o che vi era un'assoluta estraneità alla gestione. Inoltre, non è necessaria la definitività dell'accertamento societario per procedere contro i soci, né tale meccanismo viola il divieto di doppia presunzione.
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