Un individuo, già detenuto per un'offesa, riceveva una seconda misura cautelare per associazione di stampo mafioso. La sua richiesta di applicare la retrodatazione custodia cautelare è stata respinta. La Corte di Cassazione ha stabilito che, trattandosi di un reato permanente con una "contestazione aperta", si presume che la condotta sia continuata anche dopo la prima misura, facendo venir meno il requisito dell'anteriorità del fatto, necessario per la retrodatazione.
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