Il GIP applicava all'Imputato una pena concordata per rapina e altri reati, aggiungendo d'ufficio la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni. L'Imputato ricorreva in Cassazione lamentando la totale mancanza di motivazione sulla sua reale pericolosità sociale, dato che tale misura non faceva parte dell'accordo di patteggiamento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'applicazione di una misura di sicurezza nel patteggiamento, se non concordata, richiede una specifica e rigorosa motivazione del giudice. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla libertà vigilata, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.
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