Un Imputato, condannato con patteggiamento per ricettazione e altri reati, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato la sua responsabilità e il riconoscimento della recidiva, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per Cassazione inammissibile. Ha stabilito che i motivi addotti, in particolare il vizio di motivazione, non rientrano tra quelli ammessi per impugnare una sentenza di patteggiamento, secondo le nuove disposizioni. L'Imputato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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