Un Condannato ha chiesto l'applicazione della 'continuazione dei reati' per diverse condanne, tra cui estorsione e associazione mafiosa. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta, rideterminando la pena. Il Condannato ha poi impugnato la decisione, contestando l'entità dell'aumento di pena in continuazione, ritenuto sproporzionato e immotivato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'aumento di pena in continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva fornito una motivazione chiara e sufficiente sulla gravità e durata dei fatti. Il ricorso mirava solo a una diversa valutazione dei fatti, non a un vizio di motivazione.
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