La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3874/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione, ribadendo che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il ricorso è stato respinto perché, mascherandosi dietro la denuncia di vizi di legge e motivazione, mirava in realtà a contestare il giudizio di merito, un'attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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