Un padre separato è stato condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per non aver versato l'assegno di mantenimento alla moglie e ai figli minori. L'uomo si è difeso eccependo difficoltà economiche e la violazione del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'incapacità economica deve essere assoluta e incolpevole, non dimostrabile con la semplice disoccupazione, specie se l'obbligato possiede immobili e quote societarie. Inoltre, l'omissione ripetuta dei pagamenti configura un comportamento abituale che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria e del risarcimento dei danni in favore della parte civile.
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