Una società ottiene un decreto ingiuntivo per una fornitura non pagata. Il presunto debitore si oppone, negando di aver mai ordinato la merce e disconoscendo la firma sul contratto. La società creditrice non chiede la verificazione della firma. Il Tribunale accoglie l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo perché la società non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare l'autenticità del contratto, fondamento della sua pretesa.
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