Il Committente di un'opera edilizia è stato condannato per aver realizzato un condotto fognario in parziale difformità rispetto al permesso di costruire e per non aver depositato i progetti al Genio Civile. Il Tribunale ha applicato una sanzione pecuniaria e ha emesso un ordine di demolizione delle opere, subordinando a questo la sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Committente, stabilendo che l'ordine di demolizione da parte del giudice penale non può essere applicato in caso di difformità parziale, spettando tale potere esclusivamente alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, l'omesso deposito dei progetti antisismici costituisce una violazione meramente formale che non giustifica la demolizione. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordine di demolizione.
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