L'Imputato è stato condannato per due tentati furti aggravati di ingenti quantitativi di pesche (80 e 125 chili). La Corte di Appello ha negato l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità basandosi esclusivamente sulla non occasionalità della condotta, confondendo l'attenuante con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, chiarendo che i due istituti operano su piani diversi. Per l'attenuante del danno di speciale tenuità, applicabile anche al delitto tentato, il giudice deve valutare rigorosamente il valore economico della merce e gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la vittima, senza appiattirsi sulla condotta del reo. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione del danno.
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