Un'impresa immobiliare ha contestato la validità di un lodo arbitrale derivante da un contratto di locazione finanziaria con una banca. L'utilizzatrice sosteneva che le questioni sull'usura nei contratti di leasing non potessero essere decise da arbitri privati e che, per verificare il superamento del tasso soglia, si dovessero sommare gli interessi corrispettivi, quelli moratori e l'indennizzo per la risoluzione anticipata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le controversie sui tassi usurari riguardano diritti disponibili e sono quindi deferibili ad arbitri. Inoltre, la Corte ha confermato il divieto di cumulare materialmente le diverse voci di costo del credito (interessi corrispettivi, moratori e penali di risoluzione), poiché esse rispondono a funzioni economiche differenti e vanno verificate separatamente.
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