Una complessa vicenda di divisione ereditaria vede contrapposti diversi coeredi sul rendiconto della gestione di alcuni immobili. Alcuni comproprietari accusavano il coerede gestore di aver sfruttato i beni in via esclusiva, pretendendo il pagamento di un affitto figurativo anche per gli immobili rimasti improduttivi. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei coeredi, confermando che l'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario non genera automaticamente un danno per gli altri se questi ultimi sono rimasti inerti. Il risarcimento o la restituzione dei frutti e dovuto solo se gli altri comproprietari hanno chiesto di usare direttamente il bene e cio e stato loro negato, oppure se il gestore ha effettivamente incassato degli affitti. Nel caso specifico, il gestore deve restituire solo i frutti effettivamente percepiti e documentati a partire dalla prima richiesta formale di rendiconto.
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