Un automobilista è stato condannato per il reato di contraffazione e uso di sigillo dello Stato per aver circolato con una targa interamente autoprodotta, contenente un sigillo statale falso. L'imputato ha sostenuto che la condotta costituisse solo un illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna penale. I giudici hanno chiarito che l'uso di targa contraffatta con la consapevolezza del sigillo falso integra sempre il reato penale (art. 468 c.p.) e non una semplice violazione amministrativa. Di conseguenza, l'automobilista perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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