In una controversia su terreni soggetti a usi civici, dopo un accordo di conciliazione tra due parti, un Comune solleva obiezioni. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10755/2024, ha stabilito che la giurisdizione usi civici resta del Commissario specializzato per risolvere l'intera controversia, anche in presenza di contestazioni successive all'accordo, ribadendo la sua competenza fino alla conclusione del procedimento.
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