Un professionista riceve un secondo avviso di accertamento per lo stesso anno d'imposta, dopo un primo accertamento parziale. Il contribuente si oppone, invocando il principio di unicità dell'accertamento. La Corte di Cassazione accoglie il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: un secondo accertamento è legittimo solo se basato su dati nuovi, venuti a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate dopo il primo avviso. Non basta che il primo atto sia definito 'parziale'. L'onere di dimostrare la novità dei dati spetta al Fisco. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, che aveva dato torto al contribuente, e ha rinviato il caso a un nuovo giudice per una corretta valutazione dei fatti.
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