L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza favorevole a una società contribuente, notificando l'impugnazione presso la sede della procedura dove la società aveva eletto domicilio nel ricorso introduttivo. I giudici tributari di secondo grado dichiarano l'impugnazione inammissibile, ritenendo necessaria la notifica al difensore costituito. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso dell'amministrazione finanziaria. La Suprema Corte chiarisce che la notifica dell'atto di appello tributario deve essere eseguita prioritariamente presso il domicilio eletto dalla parte, anche se diverso dal recapito dell'avvocato. Inoltre, la dichiarazione di fallimento intervenuta prima dell'impugnazione non cancella l'elezione di domicilio, la quale mantiene piena efficacia temporale. La notifica effettuata presso gli uffici indicati risulta quindi perfettamente valida e tempestiva.
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