La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riguardante un'iscrizione ipotecaria contestata da un contribuente. Il giudice di secondo grado aveva annullato l'ipoteca rilevando la mancanza di una comunicazione preventiva (contraddittorio), nonostante il contribuente avesse basato il proprio ricorso originario esclusivamente sul mancato rispetto dei termini temporali successivi alla notifica delle cartelle. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene il giudice possa riqualificare giuridicamente una domanda, non può mutare i fatti costitutivi o la ragione del contendere, incorrendo altrimenti nel vizio di ultrapetizione.
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