La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato per il reato di truffa contrattuale, il quale richiedeva la riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta. La difesa sosteneva che la condotta non presentasse i raggiri tipici della truffa, ma solo una dissimulazione dello stato di insolvenza. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, chiarendo che la truffa contrattuale si configura non solo quando l'inganno è iniziale, ma anche quando il comportamento fraudolento si manifesta durante l'esecuzione del contratto. Tale condotta, se idonea a indurre in errore la controparte e a generare un ingiusto profitto con altrui danno, integra pienamente la fattispecie più grave. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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