Un condannato richiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale, ma il Magistrato di sorveglianza disponeva soltanto la detenzione domiciliare. La difesa presentava opposizione contestando la mancata valutazione del percorso rieducativo. Tuttavia, nella parte conclusiva dell'atto, il difensore commetteva una svista materiale, menzionando per errore un permesso orario estraneo al procedimento. Il Tribunale di sorveglianza dichiarava non luogo a provvedere, arrestandosi al refuso letterale senza esaminare le doglianze reali. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che i giudici devono esaminare l'atto nel suo complesso. La sostanza dell'impugnazione prevale sul mero errore materiale terminale, imponendo una verifica concreta sui progressi del condannato.
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