Un datore di lavoro molestava e abusava di giovani dipendenti sfruttando la propria posizione aziendale. Nei confronti di una lavoratrice compiva atti intimi in un casolare isolato, mentre ad altre colleghe, tra cui una minorenne, imponeva toccamenti e baci improvvisi. L'uomo sosteneva il consenso della donna e contestava la procedibilità d'ufficio per i fatti ai danni delle maggiorenni. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la condanna a cinque anni e otto mesi di reclusione. I giudici hanno stabilito che la violenza sessuale sussiste anche senza coercizione fisica brutale quando manca il consenso della persona offesa. Inoltre, la procedibilità d'ufficio si estende a tutti gli episodi connessi dal medesimo disegno criminoso, specialmente quando tra le vittime figurano soggetti minorenni. L'imputato deve risarcire le parti civili e sostenere le spese processuali.
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