Due ex lettori di lingua straniera hanno citato in giudizio un'università per ottenere la ricostruzione della carriera e il trattamento economico equiparato a quello di un ricercatore confermato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la normativa nazionale (art. 26, L. 240/2010) va applicata nella sua parte interpretativa, garantendo la conservazione dei diritti economici già maturati (assegno ad personam) ma non una piena equiparazione retributiva per il futuro, ritenendo tale disciplina conforme al diritto europeo e non discriminatoria.
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