Un Comune ha citato in giudizio due Ministeri per ottenere la compensazione dei minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione delle rendite di immobili di categoria D. Il dibattito verteva sul metodo di calcolo di tale compensazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Ministeri, stabilendo un principio di diritto: una volta che una perdita di gettito è stata compensata da un trasferimento statale, tale importo si "consolida" e non può più essere considerato come "minor introito" ai fini del superamento delle soglie per ottenere nuovi contributi negli anni successivi. Tuttavia, le perdite non ancora compensate possono essere cumulate. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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