Una banca ha chiesto il pagamento di un debito ad alcuni garanti solidali di una società. Due di questi garanti hanno avviato una causa per contestare il debito, ma poi hanno rinunciato al giudizio a seguito di un accordo riservato con l'istituto di credito. Gli altri garanti hanno preteso di estendere a proprio favore gli effetti di questo accordo, invocando la regola sulla transazione del coobbligato solidale. La Corte di Cassazione ha rigettato la loro richiesta. I giudici hanno stabilito che, per beneficiare dell'accordo stipulato da altri, il garante deve produrre formalmente in giudizio il contratto di transazione ed esprimere una chiara e inequivocabile volontà di volerne profittare. In assenza di questi elementi, il debito originario rimane interamente a carico degli altri garanti non transigenti.
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