La Corte d'appello confermava la condanna a quattro mesi di reclusione per il gestore di un centro trasmissione dati. L'imputato operava per conto di un operatore estero privo di concessione statale e senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza. Il titolare proponeva ricorso per Cassazione contestando il reato di esercizio abusivo di scommesse con un atto prolisso e disorganizzato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile a causa della confusione espositiva e della genericità delle censure. L'imputato perde la causa, la condanna penale diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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