Una struttura sanitaria ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per rimborsi indebitamente decurtati. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, stabilendo che la struttura non ha provato la legittimazione passiva dell'ASL. Secondo la Corte, spettava alla struttura dimostrare, tramite una delibera regionale, che l'ASL fosse l'ente effettivamente incaricato dei pagamenti, e non la Regione. La mancata prova ha reso la domanda inammissibile.
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