La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, stabilendo che le eccezioni procedurali, come un presunto difetto di notifica o l'inutilizzabilità di prove, devono essere sollevate nel grado di giudizio precedente. La mancata tempestiva contestazione preclude la possibilità di farle valere in sede di legittimità, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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