Una società promissaria acquirente ha stipulato un preliminare di vendita per un immobile privo di agibilità. A seguito del fallimento del venditore, l'acquirente ha promosso un'azione di responsabilità professionale contro il curatore fallimentare, il quale ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantito. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda principale, ponendo le spese di lite del terzo chiamato a carico dell'acquirente soccombente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'acquirente. La Corte ha ribadito che le spese di lite del terzo chiamato gravano sull'attore soccombente che ha provocato la chiamata, a meno che l'iniziativa del chiamante non sia palesemente arbitraria o manifestamente infondata. Nel caso di specie, l'esistenza di una polizza assicurativa professionale escludeva qualsiasi arbitrarietà della chiamata in garanzia.
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