Un'impresa edile impugna un avviso di accertamento fiscale, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate non abbia rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla legge. Secondo l'impresa, il termine doveva decorrere da un incontro successivo alla prima ispezione. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: il termine dilatorio di 60 giorni inizia a decorrere unicamente dalla data di consegna del Processo Verbale di Constatazione (PVC), ovvero l'atto che chiude la verifica fiscale. Qualsiasi attività successiva, come un invito a comparire, non fa ripartire il conteggio. La Corte ha quindi dato ragione all'Agenzia delle Entrate, confermando la validità dell'accertamento.
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