Un contribuente, residente in un Comune colpito dal sisma del 2002, chiedeva il rimborso del 50% delle imposte versate per gli anni dal 2002 al 2005, avvalendosi dei benefici previsti dalla Legge Finanziaria 2007. L'istanza veniva presentata a fine 2010. L'Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività della richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che il **termine decadenza rimborso imposte** è quello biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Questo termine residuale di due anni si applica quando il diritto al rimborso sorge in un momento successivo rispetto al pagamento originario, che all'epoca del versamento era pienamente dovuto. Di conseguenza, la richiesta presentata oltre i due anni dall'entrata in vigore della legge di favore è tardiva.
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